Fase processuale Sfratto
Il locatore avvia un procedimento con un atto (cd. atto di intimazione e citazione) attraverso il quale intima al conduttore lo sfratto (cioè di rilasciare l’immobile) e contestualmente lo cita in giudizio per la convalida per una data determinata. La notificazione dell’atto al conduttore apre una prima fase che termina in modo differente, a seconda che il conduttore proponga opposizione all’atto.
La seconda fase è eventuale e successiva: a seguito dell’opposizione del conduttore, il giudice non può convalidare la licenza o lo sfratto ed il giudizio deve proseguire a cognizione piena, secondo le norme del processo locatizio (mutamento del rito). Tale fase si conclude con la pronuncia di una sentenza.
Cosa fare alla prima udienza
Processo di convalida di sfratto per morosità
Una volta eseguita la notifica dell’atto di intimazione e citazione, le parti si devono costituire in giudizio. Di seguito , esaminiamo i modi e termini della costituzione del locatore e del conduttore, ed il possibile intervento di un terzo nella causa.
All’udienza indicata nell’atto di intimazione e citazione le parti normalmente si presentano davanti al giudice (c.d. comparizione).
Il conduttore può costituirsi in giudizio direttamente all’udienza fissata, senza incorrere in preclusioni né decadenze, facendo valere le proprie ragioni, proponendo domanda riconvenzionale, depositando una comparsa e richiamando il contenuto della medesima, o facendo direttamente risultare tali ragioni nel verbale di udienza.
Il conduttore può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, per compiere tutte le attività relative alla fase sommaria del procedimento, dalla semplice partecipazione in udienza, all’opposizione, alla convalida, alla richiesta di un termine per la sanatoria (pagamento) della morosità intimata.
Anche in caso di opposizione da parte del conduttore, il giudice può emettere ordinanza di rilascio quando vi sono tutti i seguenti presupposti: