Opposizione allo Sfratto per morosità

L’opposizione deve essere proposta dal conduttore personalmente, o dal suo avvocato o da un procuratore speciale.

Non è richiesta nessuna forma particolare, e quindi può anche essere esposta verbalmente all’udienza di discussione.

Di solito , però, viene formulata nella comparsa di costituzione e risposta

I motivi per opporsi

In caso di intimazione di sfratto, per potersi opporre, il conduttore può:

W

dedurre che non vi è morosità o che la stessa è stata sanata prima della notifica dell’intimazione

W

dimostrare l’esistenza di un credito nei confronti del locatore richiedendone la compensazione con il debito per i canoni scaduti

W

contestare l’ammontare delle somme richieste dal locatore

L’opposizione tardiva

Il conduttore che non ha partecipato all’udienza può proporre opposizione tardiva all’intimazione se dimostra di non aver potuto partecipare per i seguenti motivi:

W

non ha avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notificazione oppure per caso fortuito e/o forza maggiore

W

pur avendo avuto conoscenza dell’intimazione e della citazione, non è potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore

E’ inoltre necessario che sia iniziata l’esecuzione della condanna al rilascio; infatti il procedimento si propone con ricorso entro il termine di 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione (art. 668 c. 2 cpc) L’esecuzione ha inizio dalla data di notifica dell’avviso di sloggio.