Opposizione allo Sfratto per morosità
L’opposizione deve essere proposta dal conduttore personalmente, o dal suo avvocato o da un procuratore speciale.
Non è richiesta nessuna forma particolare, e quindi può anche essere esposta verbalmente all’udienza di discussione.
Di solito , però, viene formulata nella comparsa di costituzione e risposta
I motivi per opporsi
In caso di intimazione di sfratto, per potersi opporre, il conduttore può:
dedurre che non vi è morosità o che la stessa è stata sanata prima della notifica dell’intimazione
dimostrare l’esistenza di un credito nei confronti del locatore richiedendone la compensazione con il debito per i canoni scaduti
contestare l’ammontare delle somme richieste dal locatore
L’opposizione tardiva
Il conduttore che non ha partecipato all’udienza può proporre opposizione tardiva all’intimazione se dimostra di non aver potuto partecipare per i seguenti motivi:
non ha avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notificazione oppure per caso fortuito e/o forza maggiore
pur avendo avuto conoscenza dell’intimazione e della citazione, non è potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore
E’ inoltre necessario che sia iniziata l’esecuzione della condanna al rilascio; infatti il procedimento si propone con ricorso entro il termine di 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione (art. 668 c. 2 cpc) L’esecuzione ha inizio dalla data di notifica dell’avviso di sloggio.