Sfratto locale commerciale
Sfratto per morosità locale commerciale
Per intimare lo sfratto in caso di locazione ad uso diverso o commerciale, l’inadempimento deve essere importante e va valutato di volta in volta dal giudice (art. 1455 c.c.).
Sarà, quindi, necessario che l’inadempimento del conduttore non sia di scarsa importanza e abbia una forte rilevanza per il locatore.
Il mancato pagamento delle spese condominiali (oneri accessori)
In caso di locazione ad uso commerciale, il locatore può intimare lo sfratto quando il conduttore non abbia pagato gli oneri accessori se l’ammontare dovuto risulta di non scarsa importanza secondo le regole generali (art. 1455 c.c.), così come previsto in caso di inadempimento al pagamento del canone di locazione
Il locatore deve richiedere il pagamento degli oneri accessori al conduttore nel termine di prescrizione di 2 anni decorrenti dalla chiusura annuale, senza essere obbligato a consegnarli i documenti giustificativi delle spese poste a suo carico o indicargli i relativi criteri di ripartizione.
Per ogni altro diverso ed ulteriore inadempimento del conduttore si deve ricorrere invece al processo locatizio ex art 447 bis cpc